Page 50 - Acqua Marina numero trentadue
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LA LEGGE






                    ALFONSO MIGNONE



                    CONTROVERSIE




                   NELLA NAUTICA







              il  nuovo tribunale arbitrale




        L’arbitrato si def nisce come strumento attraverso il quale,   rapidità delle decisioni, riservatezza, competenza dei
        con una serie di attività poste in essere dagli arbitri, si   giudici, maggiore f essibilità nell’individuazione delle
        giunge alla risoluzione di una controversia senza ricorrere   regole applicabili. Naturalmente, le parti potranno farsi
        ai giudici dello Stato. Il ricorso all’arbitrato consente invece   assistere, così come avviene in un normale procedimento
        alle parti di scegliere il giudicante in funzione della sua   giudiziario, da propri periti e legali di f ducia. L’arbitro decide
        specif ca esperienza e specializzazione, che lo rendono più   la controversia esaminando la fondatezza delle pretese delle
        idoneo a risolvere controversie con problematiche tecniche,   parti e decide la lite tramite un atto vincolante, il lodo.
        contrattuali e normative del tutto particolari.Questo può   Per instaurare un procedimento arbitrale è suf  ciente che
        accadere perché: a) in molte giurisdizioni non esistono organi   le parti abbiano inserito nel contratto una specif ca clausola
        specializzati per le controversie marittime e i giudici nazionali   compromissoria, ma anche dopo il verif carsi della lite è
        investiti di tali controversie possono quindi non avere una   possibile optare per il ricorso all’arbitrato, sottoscrivendo un
        conoscenza specif ca ed approfondita del settore e delle   apposito compromesso. L’accordo arbitrale può assumere
        sue particolari regole operative; b) gli organi giurisdizionali   due forme dif erenti: le parti possono fare riferimento ad
        statali sono legati al rispetto di norme di procedurali rigide   un’istituzione arbitrale con procedimento governato dall’ente
        e complesse, che possono, risultare inutili o inadeguate o   e si svolgerà secondo le regole stabilite dal regolamento
        addirittura controproducenti rispetto alle esigenze delle   (c.d. arbitrato amministrato o rituale) oppure le parti, possono
        parti. Occorre tener presente che nonostante la vocazione   stabilire in dettaglio le regole cui gli arbitri dovranno attenersi
        marittima del nostro Paese non esistono Giudici specializzati   ai f ni della pronunzia del lodo (c.d. arbitrato irrituale o ad hoc).
        né è presente il Diritto della Navigazione tra le materie   L’arbitrato marittimo rappresenta lo strumento
        oggetto della preparazione al Concorso in Magistratura!  procedurale preferenziale per dirimere le controversie
        I vantaggi dell’arbitrato sono noti a professionisti e operatori:   insorte tra gli operatori marittimi su scala mondiale,
                                                             ed esistono Organismi a ciò deputati a New York, Londra,
                                                             Barcellona, Parigi, Dubai, Pechino, Tokyo, Singapore e
                                                             Hong Kong solo per fare un esempio.
                                                             Nel mondo dello shipping gli arbitri vengono selezionati
                                                             fra soggetti che hanno uno specif co background
                                                             professionale nel settore ove hanno maturato una
                                                             signif cativa esperienza pratica. Infatti la natura delle
                                                             controversie riguarda maggiormente elementi di fatto e
                                                             non di diritto e l’esigenza degli operatori è quella di una
                                                             giustizia rapida e senza aggravio di costi.



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